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lunedì 2 dicembre 2024

Siamo ad Alcamo, nel nord est della Sicilia a metà strada fra Palermo e Trapani.
Franca Viola il 26 dicembre 1965, all’età di 17 anni, fu rapita da Filippo Melodia, un mafioso locale, con l’aiuto di 12 complici e quindi violentata, malmenata e lasciata a digiuno, quindi tenuta segregata per otto giorni inizialmente in un casolare al di fuori del paese e poi in casa della sorella di Melodia; il giorno di Capodanno, il padre della ragazza fu contattato dai parenti di Melodia per la cosiddetta “paciata”, ovvero per un incontro volto a mettere le famiglie davanti al fatto compiuto e far accettare ai genitori di Franca le nozze dei due giovani. Il padre e la madre di Franca, d’accordo con la polizia, finsero di accettare le nozze riparatrici e addirittura il fatto che Franca dovesse rimanere presso l’abitazione di Filippo, ma il giorno successivo, 2 gennaio 1966 la polizia intervenne all’alba facendo irruzione nell’abitazione, liberando Franca ed arrestando Melodia ed i suoi complici. Melodia fu infine condannato il 17 dicembre 1966 a 11 anni di carcere, ridotti il 10 luglio 1967 al processo di appello di Palermo a 10 anni con l’aggiunta di 2 di soggiorno obbligato nei pressi di Modena. Sentenza confermata in Cassazione il 30 maggio 1969. Il codice penale Rocco in vigore dal 1930 riportava alcune norme che regolamentavano proprio l’episodio di cui sopra, sia per Filippo Melodia che con l’articolo 544 era sicuro di poter “aggiustare” e far decadere il reato commesso ma anche per il padre di Franca Viola che avrebbe potuto vendicarsi di quanto capitato a sua figlia con l’uccisione di Filippo Melodia ricorrendo al delitto d’onore di cui all’articolo 587. Contro tali norme la forza di volontà di Franca e di suo padre Bernardo crearono il precedente con cui tutti avrebbero dovuto poi confrontarsi in sede legale. Dal codice Rocco : LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE TITOLO IX - Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume Capo I - Dei delitti contro la libertà sessuale matrimonio riparatore Codice Rocco articolo 544: “Per i delitti preveduti dal capo primo e dall’articolo 530, il matrimonio che l’autore del reato contragga con la persona offesa estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali”. Riassumendo, per il colpevole di stupro il reato si estingueva se lo stesso si rendeva disponibile a sposare la vittima, spesso minorenne. – abolito il 5 settembre 1981 Con la legge n. 66 del 15 febbraio 1996, "Norme contro la violenza sessuale", si afferma il principio per cui lo stupro è un crimine contro la persona, che viene coartata nella sua libertà sessuale, e non contro la morale pubblica. delitto d’onore Mentre la “normale” pena prevista per l’omicidio non avrebbe dovuto essere inferiore ad anni ventuno (articolo 575) era previsto una forte riduzione in caso di delitto d’onore : Codice Rocco articolo 587: “Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.” abolito il 5 settembre 1981 codice Rocco articolo 575 : (Omicidio) Chiunque cagiona la morte di un uomo e' punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Nella canzone “l’estate del ‘65” viene ricordata la storia di Franca Viola, con la citazione di alcune sue parole : Io non sono proprietà di nessuno; a rimarcare proprio quel suo forte “NO” che tanto ha inciso nella storia della riappropriazione della libertà da parte delle donne e il rifiuto di dover essere assoggettate alla volontà di una società dove sono gli uomini a decidere.

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